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IVA e Superbonus 110%: quando si beneficia dell’aliquota ridotta

Per alcuni degli interventi previsti dal Superbonus 110% la legge prevede l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%. Ecco in quali casi è possibile usufruire dell’aliquota ridotta al 4% e 10%.

Superbonus e IVA al 10%

Com’è noto, l’aliquota dell’IVA varia sulla base dello specifico bene o servizio a cui si applica e al tipo di immobile, nel caso del Superbonus per cui si chiede la detrazione.

Secondo la normativa sul Superbonus 110% si concede l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% per tutti i lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia. Accade, però, che le modalità per la corretta applicazione dell’aliquota agevolata non siano del tutto chiare.

La confusione deriva dalla disciplina prevista per le fasi, dall’apposizione del visto di conformità degli interventi compiuto, allo sconto in fattura o alla cessione dello stesso credito.

Spesso i fornitori esigono dal committente il rilascio di una dichiarazione di atto notorio, ove il cliente precisa l’IVA da applicare. In tal modo, la responsabilità della richiesta cade sul committente.

Troppo spesso, però, gli atti emessi dai clienti non tengono conto di specifici parametri normativi. Quindi questi errori finiscono per creare molti problemi per la prevista detrazione di diversi bonus di costruzione e possibilmente danneggiarlo.

Ecco come applicare l’IVA ridotta su specifici interventi previsti dal Superbonus 110%.

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L’IVA agevolata

È bene chiarire che per ciò che concerne il settore edilizio l’aliquota ordinaria applicabile è del 22%, ma accade, come anticipato, che ci siano alcuni casi in cui le aliquote applicate possono essere del 10% e del 4%.

Le suddette aliquote si applicano in seguito a un’autocertificazione emessa dal proprietario dell’immobile o da colui che beneficia del bonus edilizio.

Nello specifico, parlando dell’aliquota al 4% si tratta di una detrazione applicabile in caso di:

  • prestazioni con contratto di appalto per la costruzione di immobili a uso abitativo;
  • cessione per immobile adibito come prima casa;
  • prestazione di servizi con contratto di appalto per la costruzione della prima casa.

Per quanto riguarda, invece, l’aliquota IVA al 10% si prevede per l’ipotesi di costruzione o acquisto di immobile diverso dall’abitazione principale e per tutti i lavori finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia.

Le regole che disciplinano la corretta applicazione dell’IVA al 10% sono contenute nella Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009.

La disciplina sancisce la validità dell’aliquota al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.