L’INPS ha comunicato l’avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i bonus baby-sitting, utilizzabili anche per l’iscrizione ai centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
Bonus per servizi di baby-sitting
1) Le nuove domande
Con messaggio n.2350 l’Istituto ha spiegato che i genitori possono presentare la richiesta per usufruire del bonus baby-sitter. Inoltre, come previsto dal Decreto Rilancio, l’indennità può essere utilizzata anche per coprire le spese di iscrizione presso i centri estivi.
Possono accedere al bonus:
- coloro che non hanno ancora presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting; in questo caso, l’importo massimo che gli verrà riconosciuto è di 1.200 euro o di 2.000 euro (a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente);
- quanti hanno già fruito, nella prima fase di emergenza, della prestazione del bonus per un importo massimo di 600 euro o 1.000 euro (sempre a seconda del settore). Questi soggetti possono effettuare una nuova richiesta per ottenere l’importo integrativo, senza superare gli importi massimi previsti (1.200 euro o 2.000 euro).
2) I destinatari
Possono fare domanda per il Bonus baby-sitter:
- i genitori di figli di età non superiore a 12 anni dipendenti del settore privato, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, gli autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. Per questi l’indennità ha un importo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare. Si può utilizzare per prestazioni di baby-sitting nel periodo 5 marzo 2020-31 luglio 2020;
- i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato che appartengono alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari. I membri del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In questi due casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo di 2.000 euro per nucleo familiare.
(I soggetti rientranti in una di queste categorie che hanno già presentato la domanda per la prestazione, riceveranno l’erogazione dell’importo residuo dopo l’inoltro della nuova richiesta.)
3) L’erogazione
3.1 Libretto Famiglia
Il bonus per servizi di baby-sitter è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia. Un libretto nominativo prepagato composto da “titoli di pagamento”, il cui valore nominale è fissato in 10 euro lordi per ora lavorativa. Per poterne usufruire è necessario che il genitore beneficiario e la baby-sitter si registrino sulla piattaforma delle prestazioni occasionali.
3.2 Iscrizione ai centri estivi
L’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di utilizzare una parte o tutto l’importo del bonus per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Contestualmente alla domanda per il Bonus, il genitore dovrà allegare la documentazione comprovante l’iscrizione a centri e/o strutture, indicando anche i periodi di iscrizione del minore, che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Ancora, il genitore dovrà dichiarare anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Come specificato nel messaggio INPS, nella procedura andranno inoltre segnalate la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) della struttura che ospita il minore. L’erogazione, in tal caso, avviene mediante accredito dell’importo – su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste – secondo la scelta selezionata dal richiedente al momento della domanda.