Il Consiglio dei ministri ha approvato il Family Act, un pacchetto di riforme a sostegno delle famiglie. In questo articolo vi illustriamo il contenuto del disegno di legge.
CHE COS’È IL FAMILY ACT
Il Family Act è il disegno di legge delega portato avanti dal ministro della Famiglia Elena Bonetti. Si compone di 8 articoli e, tra le principali misure, annovera: l’assegno mensile universale per tutti i figli fino all’età adulta e sconti per gli asili nella forma di detrazioni di spese sostenute per attività educative erogate da enti pubblici e privati (ilsole24ore).
COSA CONTIENE IL FAMILY ACT
Tra i punti di maggiore rilievo vi è l’assegno universale mensile che comprende gli aiuti per la famiglia, ovvero uno per ogni figlio fino alla maggiore età e senza limiti d’età per chi ha figli disabili. Seguono le detrazioni fiscali per le spese relative all’istruzione dei figli, ma anche allo sport o alla musica. Inoltre, sono previsti almeno 10 giorni di paternità per i papà e sostegni per le neo mamme. Per queste ultime, al fine di facilitarle nel lavoro, saranno messe in atto detrazioni per babysitter e colf e bonus per le rette scolastiche di nidi e asili. Ancora, il Family Act incentiva il lavoro flessibile per i genitori con figli sotto i 14 anni. Infine, per le giovani coppie under 35 sono previste detrazioni per l’affitto della prima casa.
IMPORTO DELL’ASSEGNO
Non si conosce ancora il preciso ammontare dell’assegno. Ma secondo la proposta originaria del ministro Bonetti, si parla di 160 euro per ciascun figlio per le famiglie con ISEE fino a 7.000 euro. 120 euro per ciascun figlio per famiglie con ISEE tra i 7.000 e i 40.000 euro. 80 euro per ciascun figlio per famiglie con ISEE che vada oltre i 40.000 euro (quifinanza.it).
LE SCADENZE TEMPORALI
Le principali scadenze temporali previste per l’adozione dei singoli provvedimenti attuativi sono:
- entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delega, un decreto legislativo istitutivo dell’assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico. Nonché uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure di sostegno all’educazione delle figlie e dei figli;
- non oltre dopo i ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente i congedi parentali, gli incentivi al lavoro femminile, le misure di sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli e per il conseguimento dell’autonomia finanziaria.
Per tutte le altre informazioni: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51