Sospensione mutuo prima casa
Sospensione mutuo prima casa: dal 30 marzo si può chiedere il congelamento delle rate del proprio mutuo sulla prima casa. L’agevolazione è rivolta a tutti quei soggetti che hanno subito la riduzione dell’orario, la sospensione dal lavoro o coloro i quali attraversano un periodo di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria. Compresi i lavoratori autonomi, come è meglio chiarito in questo articolo Mutui: le sospensioni per autonomi e partite Iva, seconde case e liquidità. Il decreto Cura Italia ha infatti esteso questa misura a mutui fino a 400 mila euro e a tutti i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa.
La proroga
Un emendamento del decreto Ristori ha prorogato al 2021 la possibilità di sospensione del mutuo sulla prima casa. Le commissioni Bilancio e Finanze hanno infatti approvato la proposta di modifica al decreto legge Ristori. Questa modifica prevede la proroga di un anno della scadenza misura: dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. La proroga vale per tutto il nuovo anno, ma chi è interessato avrà tempo fino alla fine del 2021 per presentare la richiesta e ottenere la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa.
Come richiedere la sospensione delle rate
Il blocco dei versamenti alla banca viene effettuato dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. In pratica, se si chiede la sospensione del mutuo a dicembre, le rate verranno congelate a partire dal mese successivo, cioè da gennaio. I titolari del mutuo, per ottenere la sospensione delle rate, devono rivolgersi direttamente al proprio istituto di credito. La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di carta di identità. Inoltre, il richiedente dovrà presentare anche la documentazione relativa alla cessazione del proprio rapporto lavorativo. Tutti i dettagli relativi alla procedura sono sul sito Consap.
Sospensione rate: quanto dura
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, s e la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa fra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi.
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi.
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.