Congedo parentale Covid 2021
Il decreto-legge 13 marzo 2021 ha previsto un nuovo congedo parentale Covid per il 2021. La misura è rivolta ai lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19 o in quarantena da contatto. Oppure, ancora, nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza. Il nuovo congedo è un’indennità pari al 50% della retribuzione e spetta ai genitori lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Devono essere però alternati tra loro (non negli stessi giorni) e devono avere figli conviventi minori di 14 anni. Da oggi, venerdì 30 aprile, è attiva la procedura per la compilazione e l’invio online delle domande per ottenere l’agevolazione.
Congedo parentale Covid 2021: online le domande Inps
Con il messaggio n. 1752 del 29 aprile 2021, l’Inps ha comunicato il rilascio della procedura online per l’invio delle domande relative al congedo genitori. La domanda potrà essere inoltrata a partire da oggi, venerdì 30 aprile, ed è fruibile fino alla data del 30 giugno 2021.
La domanda per richiedere il Congedo parentale Covid 2021 deve essere presentata dagli interessati esclusivamente in modalità telematica attraverso uno di questi canali:
- Tramite i servizi offerti dall’Istituto, accedendo con le proprie credenziali.
- Tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
- Mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
A chi spetta
Per poter fruire del congedo parentale Covid, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
- Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.
- Il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile.
- Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni.
- Il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso (lo stato di famiglia è il certificato che documenta la convivenza di determinati soggetti presso una stessa residenza).
- Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
- L’infezione da SARS Covid-19.
- La quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
- La sospensione dell’attività didattica in presenza.
A chi spetta: figli con disabilità
I requisiti della convivenza e del limite di età non si applicano però per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità. La disabilità dev’essere accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Ai figli, in questo caso, deve essere stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Oppure devono essere ospitati in centri diurni a carattere assistenziale e, anche per questi, dev’essere stata disposta la chiusura.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa. Per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.