Nuove indicazioni operative su come chiedere l’Assegno Unico Universale in caso di genitori separati o divorziati, con chiarimenti INPS e regole normative.
Le novità dell’Assegno Unico per genitori separati e divorziati
Sono molti i dubbi sull’Assegno Unico in caso di genitori separati o divorziati, a partire dall’ISEE necessario, fino alle istruzioni per richiederlo.
La domanda per l’assegno può essere presentata da uno dei due genitori esercenti della potestà genitoriale, anche in caso di divorzio o separazione.
Generalmente si prevede che l’Assegno Unico Universale sia corrisposto dall’INPS solo al richiedente. O, in pari misura, a tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sia che si tratti di genitori conviventi o separati.
Per i genitori separati e divorziati, per comprendere chi può richiedere la prestazione bisogna vedere la regolamentazione dell’affidamento del figlio, ossia:
- in caso di affidamento condiviso, l’Assegno si divide in pari misura e entrambi i genitori;
- in caso di affidamento esclusivo, invece, l’Assegno va interamente al genitore che lo detiene e sarà inoltre l’unico a poter fare domanda all’INPS.
Cosa cambia da affidamento condiviso ed esclusivo
In merito all’Assegno Unico erogato a un solo genitore, questo è indirizzato verso uno dei due nel caso in cui il giudice, al momento del divorzio o della separazione, abbia disposto che a poter usufruire dei contributi pubblici sia solo uno dei due, anche nell’eventualità di un affidamento condiviso.
Parimenti, sono i genitori a poter stabilire che il contributo venga erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti, a prescindere che l’affidamento sia esclusivo o condiviso.
Come avviene il pagamento dell’Assegno Unico per i genitori separati/divorziati
Il pagamento può avvenire in misura intera o ripartita. Il richiedente, infatti, nel compilare la risposta ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni.
Le possibilità sono:
- pagamento del 100% a uno solo dei genitori;
- pagamento ripartito al 50%.
Precisamente, l’assegno si eroga al richiedente, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente o ripartita in pari misura tra i genitori.
I dati di pagamento del secondo genitore possono anche essere forniti in un secondo momento e il pagamento al 50% del secondo genitore ha effetto dal mese successivo rispetto alla scelta comunicata all’INPS.
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Come presentare domanda
Nel caso di genitori divorziati o separati, il richiedente dichiara la sua condizione nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’Assegno unico figli al 100% o al 50%.
In caso di prima domanda o modifica di una domanda presentata, non è richiesto al genitore di allegare una documentazione a riprova del suo diritto. Questa, tuttavia, può essergli richiesta anche successivamente.
I documenti che possono essere richiesti sono:
- un accordo scritto tra le parti;
- decreto di separazione;
- sentenza di separazione o divorzio.