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Assunzioni di giovani fino a 35 anni: esonero contributivo

OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE: ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. La riduzione è valida per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione dello stesso lavoratore. Con la circolare INPS 28 aprile 2020, n. 57, l’Istituto fornisce maggiori informazioni. Vediamo più nel dettaglio i datori di lavoro beneficiari dell’esonero e i rapporti di lavoro incentivati.

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro del settore privato e agricolo. In particolare, possono richiederlo:

  • enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • consorzi di bonifica e industriali;
  • enti morali ed ecclesiastici.

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine). Possono essere ricompresi i casi di regime di part-time, mentre sono esclusi i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico. Analogamente, non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata. Però, l’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Per gli altri dettagli: Circolare numero 57 del 28-04-2020.