Bilancio d’esercizio e continuità aziendale
Anche la redazione del bilancio d’esercizio e il principio di continuità aziendale risentono degli effetti della pandemia. Cosa succede a quelle società che avevano conti a posto fino al 31 dicembre 2019 e che nei mesi successivi hanno invece conosciuto una profonda crisi a causa del Covid-19?
Cos’è il bilancio d’esercizio
Innanzitutto, il bilancio d’esercizio consiste in un insieme di documenti che attestano la situazione patrimoniale e consentono di analizzare la struttura societaria di un’azienda. Si tratta in pratica di uno strumento informativo completo e approfondito sullo stato economico-finanziario di una azienda. È infatti composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa con il relativo verbale d’assemblea dell’azienda (per approfondimenti Bilancio di esercizio – Cos’è? Chi ha l’obbligo di redigerlo?).
Da chi è redatto il bilancio d’esercizio
La redazione del bilancio d’esercizio è affidata agli amministratori (o al consiglio di gestione). Si seguono i principi della chiarezza, della veridicità, della correttezza, ma anche della prudenza e della continuità. Secondo l’articolo 2423 del Codice civile, i soggetti obbligati a redarre il bilancio sono:
- Le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperativa, estere con sede in Italia.
- Geie.
- Aziende speciali e istituzioni di enti locali.
- Consorzi con qualifica di confidi.
La continuità aziendale
La continuità aziendale è il principio in base al quale, nella redazione del bilancio d’esercizio, l’azienda viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività. Questo principio (disciplinato dall’art. 2423 bis, comma 1, n. 1) prevede dunque che i valori del bilancio pongano l’azienda nelle condizioni di far fronte alle proprie obbligazioni e agli impegni della sua normale attività. La liquidità che deriva dalla gestione corrente, deve essere sufficiente per saldare i debiti e assolvere agli impegni in scadenza. Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate nella prospettiva della continuazione aziendale per una eco temporale di almeno 12 mesi.
La continuità nel bilanci post Covid-19
Il Decreto n. 23 dell’8 aprile 2020 ha messo in atto una serie di misure urgenti per garantire la continuità aziendale delle imprese in questo momento di emergenza sanitaria. Nel dettaglio, l’articolo 7 ha introdotto una facoltà di deroga in base alla quale “nella redazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere operata se risultava sussistente nell’ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020”. Questa misura consente alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare questa prospettiva nella redazione del bilancio d’esercizio in corso al 2020. La continuità aziendale viene quindi congelata in attesa che il quadro economico torni alla normalità.
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