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Bonus baby sitter: ecco con quali agevolazioni è compatibile

Bonus Babysitter e compatibilità: la circolare dell’INPS

Il Decreto Rilancio ha prorogato e allargato il Bonus baby-sitter, utilizzabile anche per i centri estivi e i servizi integrativi dell’infanzia. Con la circolare n. 73/2020, l’INPS ha dato maggiori indicazioni circa la compatibilità dell’agevolazione in questione.

Bonus babysitter e cassa integrazione parziale

Il bonus può essere usato anche nel caso in cui l’altro genitore sia destinatario di cassa integrazione parziale. Dato che la sospensione dell’attività lavorativa per definizione è a zero ore, il bonus è compatibile con la cassa integrazione per la riduzione di orario giornaliero o a giornata. Pertanto, il bonus può essere richiesto se l’altro genitore, per esempio, lavora 3 ore anziché 6, o ancora, nei singoli giorni in cui svolge il lavoro (ilsole24ore.it). L’Inps ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è disoccupato o non lavoratore o se percettore di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito come, per esempio: NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.

Bonus babysitter e congedo parentale

L’Istituto precisa che il bonus baby-sitter non può essere richiesto solo se il congedo parentale supera i 15 giorni. Qualora il congedo Covid sia inferiore ai 15 giorni, il bonus spetta a metà. Ciò vuol dire 600 o 1000 euro, secondo la categoria lavorativa di appartenenza. Ancora, considerato la modalità di lavoro agile (smart working) è, al momento, la modalità lavorativa più frequente, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

Bonus babysitter e centri estivi

Come già detto, l’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di utilizzare una parte o tutto l’importo del bonus per l’iscrizione ai centri estivi (ma anche ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia). Al momento della domanda, il genitore dovrà allegare la documentazione comprovante l’iscrizione a centri e/o strutture, indicando anche i periodi di iscrizione del minore, che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Ancora, bisognerà dichiarare anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Andranno inoltre segnalate la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) della struttura che ospita il minore. L’erogazione, in tal caso, avviene mediante accredito dell’importo secondo la scelta selezionata dal richiedente al momento della richiesta.

Il servizio di VisureSmart.it

Il portale VisureSmart.it offre un servizio online tramite cui inoltra direttamente all’INPS la richiesta per il bonus baby-sitter, assicurando rapidità e la definitiva risoluzione della pratica. Per accedere al servizio sono necessari: documento d’identità valido, codice fiscale, Iban su cui ricevere l’indennizzo e il PIN personale dell’Inps. Per maggiori informazioni sul servizio offerto da VisureSmart visitate questa pagina: Bonus Baby sitting.

Bonus babysitter - VisureSmart