Cassa integrazione 2021
Dal 1º luglio 2021 le aziende non potranno più accedere alla Cassa integrazione 2021 con causale Covid-19. È infatti il 30 giugno il termine ultimo per utilizzare le settimane di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) che sono state introdotte dal Decreto Sostegni per far fronte all’emergenza economico-sanitaria. Il periodo di Cassa previsto dal Decreto ha visto la fruizione dell’agevolazione da parte delle aziende che hanno sospeso o ridotto la propria attività dal 1º aprile al 30 giugno 2021. Per desumere le informazioni legali, amministrative ed economiche relative a un’impresa italiana iscritta al Registro Imprese delle Camere di Commercio italiane, è possibile ottenere online una Visura Camerale.
Si ricorda però che la Legge di bilancio 2021 aveva già precedentemente riconosciuto dodici settimane di Cassa ordinaria, dal 1º gennaio al 31 marzo. Periodo poi esteso dal Decreto Sostegni e portato quindi a venticinque settimane complessive.
Cassa integrazione 2021: cosa cambia dal 1º luglio
Esaurito l’intervento degli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19, dal 1º luglio 2021 l’accesso alla Cassa integrazione 2021 torna ad essere quello disciplinato dal Decreto legislativo numero 148/2015. Per l’accesso sono cioè previsti alcuni limiti, a partire dalla durata massima degli interventi:
- Cinquantadue settimane nel biennio mobile per la CIGO.
- Ventiquattro mesi nel quinquennio mobile per la CIGS.
Il Decreto Sostegni bis ha tuttavia previsto, per le aziende che dal 1º luglio 2021 si trovano costrette ad accedere alla Cassa ordinaria o straordinaria non Covid-19 e a ridurre o sospendere la propria attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale Inps. L’agevolazione è valida fino al 31 dicembre limitatamente per le realtà che hanno fatto ricorso alle settimane di CIGO / CIGS previste dal Sostegni.
Blocco dei licenziamenti
Si ricorda inoltre che le aziende che usufruiscono della Cassa integrazione 2021 agevolata dal 1º luglio 2021, sono soggette al blocco dei licenziamenti. Uno stop che, in breve, comporta:
- Il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo.
- La sospensione delle procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
- Il divieto di ricorrere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
- La sospensione delle procedure di conciliazione obbligatoria in corso.