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Cassa integrazione 2022: tutti i chiarimenti

L’INPS risponde sulla riforma della cassa integrazione 2022. Dal massimale dell’Assegno, al computo settimane FIS e licenziamenti in altre unità.

Vediamo nel dettaglio le novità.

Le novità sulla Cassa integrazione

L’INPS chiarisce tutte le novità circa la cassa integrazione 2022. Secondo quanto affermato dall’INPS il massimale unico per le integrazioni salariali, introdotto dalla legge di bilancio 2022, si applica anche in caso di eventi iniziati nel 2021 e prolungati al 2022.

In merito ricordiamo che fino al 31 dicembre 2021 l’assegno di integrazione aveva due massimali.

Uno era per i lavoratori con retribuzione lorda mensile sino a 2159,48 euro, ossia 998,18 al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

Il secondo, poi, per i lavoratori con retribuzione lorda superiore a 2159,48 euro, ossia 1129,66 euro al netto.

Dal primo gennaio 2022 la riforma degli ammortizzatori sociali ha eliminato il massimale più basso. Innalzando di fatto per molti lavoratori l’assegno percepibile.

I valori aggiornati dei trattamenti di integrazione salariale

L’INPS ha comunicato i valori aggiornati  dei trattamenti  di integrazione salariale CIGO FIS e CISOA 2022 con un massimale unico lordo vigente pari a 1222,51 euro.

Ora, invece, il nuovo messaggio dell’Istituto estende l’applicazione del tetto più ampio anche agli eventi iniziati nel 2021, sempre che siano liquidati nel 2022.

Si sottolinea che la novità vale per l’assegno d’integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà, quando non prevedevano importi maggiormente favorevoli.

Altre risposte dell’INPS

L’INPS, all’interno del medesimo messaggio, fornisce risposte a richieste pervenute dalle aziende.

Anzitutto è stato modificato il computo dei limiti temporali, 13-26 settimane, previsti dalla riforma per il FIS che va effettuato in riferimento non per un’intera settimana di calendario. Ma si tratta delle singole giornate di sospensione del lavoro. Vengono inoltre considerate come usufruite le uniche settimane solo se la contrazione del lavoro ha interessato cinque o sei giorni.

Resta, poi, confermata la durata massima complessiva dei trattamenti prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 148, 2015.

Riguardo gli obblighi di informazione e consultazione sindacale precisa invece che laddove le sospensioni o riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, si produrranno comunicazioni distinte.

Infine, l’Istituto conferma la possibilità per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo.