Sono state rese pubbliche le nuove indicazioni operative dell’Ispettorato del Lavoro riguardo il nuovo obbligo di comunicazione del lavoro occasionale.
Comunicazione di lavoro occasionale, ecco le novità
A partire dal 21 dicembre 2021 è stata resa obbligatoria la preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro anche del lavoro occasionale. È quanto previsto dal c.d. Decreto Fiscale D.L. 146/2021, che ha modificato alcune previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Nello specifico, una prestazione occasionale consiste in una collaborazione saltuaria limitata nel tempo e nei guadagni che se ne possono trarre.
Sull’obbligo di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale, introdotta dal recente decreto fiscale 146/2021, l’ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022.
Soggetti interessati dall’obbligo
L’obbligo della comunicazione di lavoro occasionale interessa tutti i committenti che operano in qualità di imprenditori, eccetto i professionisti, e i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Appaiono esclusi le collaborazioni coordinate e continuative, anche le etero-organizzate, già soggette a comunicazione preventiva. Non sono interessate dall’obbligo anche i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) e le professioni intellettuali.
Infine, i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforme digitali, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Modalità di comunicazione del lavoro occasionale
Secondo la norma, l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato si effettua tramite posta elettronica o tramite mail. Indipendentemente dalle modalità scelte, devono essere rispettate le indicazioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Copia della comunicazione inviata va, comunque, conservata per la verifica da parte degli ispettori del lavoro.
All’interno della mail si indicano:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- descrizione dell’attività;
- data di inizio della prestazione e arco temporale;
- importo del compenso.