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Conformità urbanistica e catastale: quali sono le differenze?

Conformità urbanistica e catastale

Negli ultimi tempi sempre più spesso si parla di conformità urbanistica e catastale. E se ne parla soprattutto in merito alla documentazione richiesta per portare a termine la procedura di accesso al Superbonus 110%. Si tratta dell’agevolazione che permette di effettuare a costo zero gli interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza di un immobile. La procedura richiede infatti, oltre alla Visura Catastale dell’immobile, anche una serie di altre informazioni e caratteristiche dell’edificio in questione. Tra queste, la suddetta conformità, che ha sostanzialmente lo scopo di verificare la presenza o meno di abusi edilizi. Ma qual è la differenza tra la conformità urbanistica e quella catastale?

Conformità urbanistica e catastale: le differenze

La dichiarazione di conformità urbanistica e catastale ha dunque lo scopo di attestare che un immobile è conforme. Che non sia interessato, cioè, da un abuso edilizio. Può succedere però che un immobile sia conforme dal punto di vista catastale, ma che non lo sia da quello urbanistico (e viceversa). Questo accade perché i due concetti differiscono tra loro.

La conformità catastale indica la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’unità immobiliare e le relative informazioni catastali e planimetriche. La dichiarazione di conformità catastale attesta quindi che, nella realtà, i luoghi corrispondono a quanto compare sulla planimetria. Si può verificare in breve tempo questo requisito ottenendo la Planimetria Catastale online grazie al servizio veloce e professionale di VisurSmart.it.

La conformità urbanistica, invece, è la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e l’insieme dei titoli edilizi abitativi rilasciati nella storia costruttiva dell’edificio. 

Immobile non conforme

Quando un immobile viene dichiarato non conforme? Sono diversi i casi che impediscono il rilascio immediato della dichiarazione di conformità catastale e urbanistica. 

  • Per modifiche esterne all’immobile, con aumento di volumetria. Ne sono un esempio le verande con chiusura di balconi, la fusione di più unità immobiliari, il cambio di destinazione d’uso, l’apertura di una finestra o di una porta.
  • Per modifiche interne. Ne sono un esempio lo spostamento di una o più stanze, la demolizione di tramezzi, l’unione di più ambienti (come soggiorno e cucina). 
  • Se l’edificio risulta abusivo. Non esiste, cioè, alcun titolo edilizio. In questo caso l’immobile è stato realizzato senza nessun provvedimento amministrativo e solo un nuovo condono può cambiare la situazione.