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Congedo parentale Covid 2021, online la procedura: a chi spetta

Congedo parentale Covid per il 2021

Congedo parentale Covid per il 2021

Congedo parentale Covid 2021

Il decreto-legge 13 marzo 2021 ha previsto un nuovo congedo parentale Covid per il 2021. La misura è rivolta ai lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19 o in quarantena da contatto. Oppure, ancora, nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza. Il nuovo congedo è un’indennità pari al 50% della retribuzione e spetta ai genitori lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Devono essere però alternati tra loro (non negli stessi giorni) e devono avere figli conviventi minori di 14 anni. Da oggi, venerdì 30 aprile, è attiva la procedura per la compilazione e l’invio online delle domande per ottenere l’agevolazione.

Congedo parentale Covid 2021: online le domande Inps

Con il messaggio n. 1752 del 29 aprile 2021, l’Inps ha comunicato il rilascio della procedura online per l’invio delle domande relative al congedo genitori. La domanda potrà essere inoltrata a partire da oggi, venerdì 30 aprile, ed è fruibile fino alla data del 30 giugno 2021.

La domanda per richiedere il Congedo parentale Covid 2021 deve essere presentata dagli interessati esclusivamente in modalità telematica attraverso uno di questi canali:

A chi spetta

Per poter fruire del congedo parentale Covid, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

A chi spetta: figli con disabilità

I requisiti della convivenza e del limite di età non si applicano però per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità. La disabilità dev’essere accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Ai figli, in questo caso, deve essere stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Oppure devono essere ospitati in centri diurni a carattere assistenziale e, anche per questi, dev’essere stata disposta la chiusura. 

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa. Per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

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