Decontribuzione Sud 2021
Il Decreto Agosto aveva previsto, fra le varie misure di esonero contributi 2021, la cosiddetta Decontribuzione Sud. L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro che assumono in sedi di lavoro collocate nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Con la Legge di Bilancio 2021, la misura è stata poi estesa fino alla fine del 2029. Prevede l’esonero contributivo calcolato in misura percentuale sui contributi Inps a carico del datore di lavoro.
Decontribuzione Sud: circolare Inps e requisiti
La circolare Inps numero 33 del 23 febbraio scorso chiarisce gli aspetti operativi dell’agevolazione. Come fa sapere l’Istituto, in considerazione della natura di aiuti di Stato del provvedimento, la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021. Pertanto l’Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
La misura è comunque riservata ai datori di lavoro privati che attivano rapporti di lavoro subordinato. La condizione è che la sede di lavoro sia in una delle regioni dette sopra. Come spiegato nella circolare Inps, nel caso di società con sede legale ubicata in una regione diversa da quelle appena citate, per ottenere l’agevolazione deve:
- Inoltrare la richiesta alla sede Inps competente in quel territorio.
- Effettuati i controlli necessari, l’Inps attribuirà il codice di autorizzazione.
Gli altri requisiti sono:
- Possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con cui si attesta l’adempimento degli obblighi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile.
- Assenza di violazioni delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
- Osservanza dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
A quanto ammonta lo sgravio
Lo sgravio viene dunque calcolato sulla contribuzione Inps a carico del datore di lavoro. Fanno esclusione i premi e i contributi dovuti all’INAIL. La percentuale è pari a:
- 30% fino al 31 dicembre 2025.
- 20% per gli anni 2026 e 2027.
- 10% per gli anni 2028 e 2029.
Come spiegato nella circolare, lo sgravio è cumulabile con altri esoneri. A patto però che non ci sia una esplicita limitazione da parte di un’altra disposizione e nei limiti dei contributi Inps dovuti.