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Imu 2020, acconto in scadenza il 16 giugno: aliquote e modalità di pagamento

La nuova Imu 2020

Il 16 giugno 2020 scade il termine per l’acconto Imu del primo semestre. Entro il 16 dicembre, invece, bisognerà provvedere a saldare l’intero importo. L’Imu sugli immobili che non sono abitazioni principali diventa un’unica tassa insieme alla Tasi: lo ha stabilito la legge di bilancio. Sono soggette a Imu le abitazioni principali di lusso, di categoria A/1, A/8 o A/9, e gli immobili diversi dall’abitazione principale.

Le aliquote Imu 2020

Come specificato dalla circolare del 18 marzo 2020 del Ministero dell’Economia,

  • per le prime case di lusso (categorie A1/A8 e A9) si applica una aliquota ridotta del 5 per mille (la quale può essere aumentata o diminuita di un punto percentuale dai comuni). A ciò si aggiunga una detrazione di 200 euro da dividere proporzionalmente tra chi deve pagare l’Imu.
  • per la seconda casa, l’aliquota base Imu 2020 è fissata all’8,6 per mille, ma può arrivare fino al 10,6 ed essere aumentata all’11,4 per mille dai comuni che confermeranno l’ex maggiorazione Tasi.

Quando e come si paga

Per l’imu 2020 sono due le scadenze da ricordare:

  1. 16 giugno, per la prima rata (acconto Imu e TASI): in questa occasione bisognerà pagare la metà di quanto versato nel 2019 per Imu e Tasi;
  2. 16 dicembre, per la seconda rata (saldo nuova Imu).

Per pagare l’acconto Imu 2020 serve il modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Il pagamento può avvenire online o tramite gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali).

Gli immobili esenti da Imu

La legge di bilancio 2020 stabilisce che sono assimilabili ad abitazione principale, pertanto esenti da Imu:

  • le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
  • un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.