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Indennità Inps Decreto Sostegni: istruzioni per autonomi, stagionali e Naspi

Indennità Inps Decreto Sostegni

Arrivano le istruzioni per le indennità Inps previste dal Decreto Sostegni. Si tratta delle misure previste dal decreto e rivolte ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali e ai lavoratori dello spettacolo. Con la circolare numero 65 del 19 aprile scorso, l’Inps fornisce le indicazioni per ricevere le indennità. All’interno della stessa circolare, poi, sono anche presenti i nuovi requisiti di accesso all’indennità Naspi. 

Indennità Inps: lavoratori che hanno già beneficiato dell’indennità del Ristori

Il Decreto Sostegni (Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) prevede, all’articolo 10, l’erogazione di un’indennità Inps una tantum di 2.400 euro per alcune categorie di lavoratori.

  • Stagionali in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
  • Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.
  • Intermittenti.
  • Autonomi occasionali.
  • Incaricati alle vendite a domicilio.
  • A tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
  • Dello spettacolo.

I lavoratori appartenenti a queste categorie di lavoratori che hanno già fruito delle indennità prevista da Decreto Ristori, non devono presentare una nuova domanda. La nuova indennità viene dunque erogata seguendo le modalità delle indennità già erogate.

Stagionali che non hanno beneficiato del Ristori 

Nella circolare si fa poi riferimento ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità del Ristori. In questo caso, i lavoratori che appartengono a queste categorie possono presentare domanda per la nuova indennità. 

Per accedere all’indennità Inps del Decreto Sostegni, questi lavoratori non devono aver svolto la propria prestazione lavorativa per almeno trenta giornate dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 e che non siano, alla data del 23 marzo 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Gli altri lavoratori

Possono poi fare domanda, se non hanno usufruito dell’indennità del Decreto Ristori, le seguenti categorie di lavoratori.

  • Dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
  • Intermittenti sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia senza.
  • Autonomi occasionali che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, iscritti alla Gestione separata con almeno un contributo mensile accreditato nello stesso periodo.
  • Incaricati alle vendite a domicilio che possono far valere per l’anno 2019 un reddito annuo, derivante dalle predette attività, superiore a 5.000 euro. E che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata.
  • A tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che siano stati titolari di un rapporto di lavoro, sia per l’anno 2018 che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. La cui durata complessiva deve essere stata almeno di 30 giornate e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto o di rapporto di lavoro dipendente dalla data di entrate in vigore del decreto.
  • Dello spettacolo che possono far valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro.

Per verificare in tempi brevi se rientri nei requisiti, puoi scaricare qui la tua Visura Camerale.

Accesso Naspi: requisiti

Il decreto ha poi modificato i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione Naspi. In particolare, il requisito modificato è quello delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione. 

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, quindi, è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

La domanda

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità Inps dovranno presentare domanda all’ente entro il 31 maggio 2021.

  • In via telematica, sul sito web dell’Inps.
  • Tramite Contact Center.
  • Tramite gli enti di patronato.