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Mutui: le sospensioni per autonomi e partite Iva, seconde case e liquidità

Sospensione dei mutui per lavoratori autonomi e partite Iva

In Senato il Governo ha modificato le regole di accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui sulla prima casa. Una mossa che fa fronte alla forte crisi di liquidità delle partite Iva e degli autonomi. In particolare, è stata approvata la modifica per l’ammissione ai benefici del Fondo, ora esteso a lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Questi ultimi devono autocertificare di aver registrato (nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda) un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, a causa della chiusura o della restrizione della propria attività. Per accedere al Fondo non sono comunque ammessi mutui il cui importo sia superiore ai 400.000 euro. Inoltre, non è richiesta la presentazione dell’Isee.

Ancora, per sostenere i cittadini durante l’emergenza Covid-19, il Senato ha sospeso per i 6 mesi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Cura Italia”, le procedure di pignoramento immobiliare sulla prima casa del debitore.

Sospensione dei mutui per un anno su seconde case e liquidità

A quanto detto sopra, si aggiunge anche la moratoria (fino a 12 mesi) per i mutui sulle seconde case e per quelli tramite cui ottenere liquidità. Frutto dell’accordo tra Abi (Associazione bancaria italiana) e le associazioni di consumatori aderenti al Cncu (il consiglio nazionale consumatori e utenti). Vediamo meglio i termini e le condizioni delle sospensioni.

I mutui che si possono sospendere

  • mutui per acquisto di immobili che non siano prima casa;
  • mutui per ristrutturare la casa (solo se senza ipoteche e se non trattasi di immobile di lusso);
  • mutui chirografari (non garantiti dall’ipoteca di un immobile).

In ogni caso, i mutui devono essere stati erogati prima del 31 gennaio scorso. La sospensione è retroattiva, pertanto, riguarda anche rate scadute e non pagate dopo la data in questione.

Chi ha diritto alla sospensione

La sospensione fino ai 12 mesi può verificarsi solo se si rientra in queste condizioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato “per qualsiasi tipo di contratto”;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • riduzione di un terzo del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

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