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Naspi anticipata: istruzioni per l’esenzione Irpef

Naspi anticipata

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) è la prestazione Inps per tutti i soggetti in condizione di disoccupazione. Si tratta di un sussidio di disoccupazione mensile che ha lo scopo di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, che hanno perso il lavoro non per loro volontà. C’è la possibilità, per il lavoratore in disoccupazione, di ricevere la Naspi anticipata: un anticipo del sussidio in un’unica soluzione, cioè il corrispettivo delle mensilità di Naspi rimanenti. Può essere utilizzata per l’avvio di una nuova attività autonoma. Sarà in questo caso utile documentare la nuova attività autonoma con una copia della Visura Camerale, o il numero e gli estremi della Partita Iva. Puoi ottenere i documenti online e in tempi brevi grazie al servizio rapido e professionale di VisureSmart.it.

Naspi anticipata: esenzione Irpef

L’obiettivo della Naspi anticipata è trasformare l’indennità di disoccupazione in un efficace incentivo alla libera professione. Parte di questa è la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In questo caso la normativa prevede che l’importo della Naspi sia detassato ai fini dell’imposta sulle persone fisiche (Irpef). 

È l’Agenzia delle Entrate a definire le regole dell’esenzione Irpef sull’anticipo Naspi, con il provvedimento pubblicato il 17 giugno 2021. In altre parole, non saranno applicate le ritenute alla fonte sull’importo dell’anticipo Naspi erogato per la sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa. L’INPS, nella veste di sostituto d’imposta, non sarà quindi tenuto a effettuare la trattenuta IRPEF sulla somma riconosciuta al lavoratore.

Come ottenere l’esenzione Irpef: i documenti

I lavoratori che ne hanno diritto, al fine di beneficiare dell’esenzione Irpef prevista in caso di Naspi anticipata, saranno tenuti a presentare all’INPS i seguenti documenti:

  • Attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica.
  • Stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

All’INPS spetta il compito di definire le regole per la trasmissione dei documenti richiesti.