Sono presenti modifiche alla base reddituale che dà accesso al Reddito di Cittadinanza 2022 (RDC) e alla pensione di cittadinanza. Ecco le conseguenze nel messaggio INPS n.548 del 3 febbraio 2022.
L’INPS annuncia novità sul Reddito di Cittadinanza 2022
Da gennaio l’importo del Reddito e Pensione di Cittadinanza è soggetto a cambiamenti a seguito dei diversi importi di altre prestazioni, prese in considerazione nel 2022, per verificare che la famiglia risulti sotto-soglia.
A comunicarlo è il messaggio INPS n.548 del 3 febbraio 2022.
In particolare, viene ricordato che il calcolo del reddito familiare, “è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi” ai fini della percezione di reddito e pensione di cittadinanza.
Inoltre, con l’arrivo del nuovo anno i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE del secondo anno precedente vengono sostituiti da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS per l’anno in corso.
A partire da gennaio 2022 verranno dunque presi in considerazione, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, con la sola eccezione dell’indennità di accompagnamento.
Ulteriori aggiunte per il RDC
In aggiunta alla verifica del reddito familiare, inoltre, sono presenti ulteriori trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso. Tra questi ritroviamo:
- maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544);
- maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
- importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000);
- quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
Il messaggio INPS, poi, conferma l’esclusione del calcolo dell’ISEE di ogni trattamento percepito in ragione della condizione di disabilità.
L’istituto precisa inoltre che nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
- arretrati;
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;
- agevolazioni per il pagamento di tributi;
- erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- assegno di natalità.
Pertanto, come anticipato sopra, a partire dalla mensilità gennaio 2022, potrà determinarsi :
- una variazione dell’importo della rata della prestazione RDC rispetto a quanto attualmente percepito;
- o ancora la decadenza dal beneficio già goduto o il respingimento della domanda di prima istruttoria per superamento delle soglie di reddito che danno diritto al Reddito di Cittadinanza nel 2022.
Si ricorda, infine, che il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell’apposito servizio di consultazione della domanda presente nella sezione MyINPS del portale internet dell’Istituto, accessibile con le proprie credenziali di autenticazione.