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Reddito di Emergenza: cosa prevede la nuova forma di sostegno al reddito

In arrivo il Reddito di Emergenza per fornire un aiuto concreto a tutte quelle persone ad oggi escluse da altre forme di sostegno al reddito.

REDDITO DI EMERGENZA: COS’E’

Il Reddito di emergenza (Rem) è la nuova forma di sostegno al reddito che aiuterà i soggetti esclusi dalle altre misure varate per far fronte all’emergenza coronavirus. Si stima una platea di un milione di persone, per una spesa tra 1,2 e 1,8 miliardi. Il Rem potrà essere richiesto dalle famiglie il cui Isee sia sotto i 15.000 euro e sarà modulato in base al numero dei figli presenti nel nucleo familiare. Come già anticipato, l’ammontare va dai 400 euro fino a un massimo di 800 euro mensili. Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha spiegato che si tratta di una misura “a tempo”, infatti, molto probabilmente sarà erogata per tre mensilità. Potranno fare domanda del Rem anche coloro che beneficiano del Reddito di cittadinanza, in quanto integrazione della somma già goduta. Tra l’altro, per quanto riguarda le procedure di richiesta, rimarranno in vigore quelle del Rdc: pertanto, sarà l’Inps a preparare e disporre l’apposito modulo.

REDDITO DI EMERGENZA: I REQUISITI

Nell’attesa di disposizioni definitive e, pertanto, del nuovo DL, dalla bozza di quest’ultimo emerge che potranno accedere al Reddito di emergenza coloro che hanno i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • valore del reddito familiare del richiedente, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore al valore del Rem stesso;
  • patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore ai 10.000 euro, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro;
  • un Isee inferiore ad euro 15.000.

Rimarranno esclusi dal Rem:

  • coloro che già rientrano nelle misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia e da quelle in via di ampliamento;
  • i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
  • quanti sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

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