Richiesta riabilitazione penale
Con la richiesta di riabilitazione penale, un soggetto che abbia subito delle condanne ha la possibilità di ripulire la propria fedina penale e tornare a essere (quasi) incensurato. Il presupposto necessario alla riabilitazione è che dev’essere espiata (o estinta) la pena principale per la quale il soggetto è stato condannato. La richiesta di riabilitazione penale è concessa quando sussistono delle condizioni imprescindibili:
- Decorso di un certo periodo di tempo.
- Buona condotta.
- Non sottoposizione a misure di sicurezza.
- Adempimento delle obbligazioni civili.
Riabilitazione penale: tempi
Per ripulire una fedina penale, deve decorrere un determinato periodo di tempo. Questo periodo è stabilito a seconda della pericolosità sociale del soggetto che ha subito la condanna. È previsto un lasso di tempo lungo 3 anni nel caso in cui il soggetto abbia mantenuto una buona condotta. Il termine di 8 anni è invece previsto per i soggetti recidivi. Il termine è poi portato a 10 anni nel caso in cui si tratti di condannati abituali. Il decorrere di questo periodo di tempo parte dall’esecuzione o dall’estinzione della pena principale prevista dalla condanna. L’esecuzione si compie nel giorno in cui il condannato ha finito di scontare la pena detentiva. Se alla pena detentiva si aggiunge quella pecuniaria, ai fini del calcolo del tempo bisogna guardare alla data di esecuzione di entrambe le pene.
La buona condotta
Per buona condotta si intende la risocializzazione del soggetto condannato. Sono oggetto di verifica in tal senso, infatti, denunce o querele di cui il condannato potrebbe successivamente essere stato protagonista. L’esistenza di una o più denunce o la pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto per avvenimenti successivi alla pena, può far sì che la richiesta di riabilitazione sia rigettata.
La non sottoposizione a misure di sicurezza
Il soggetto condannato non deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza restrittive. In questo caso, infatti, si sancirebbe la pericolosità sociale del condannato. Inevitabilmente, questa circostanza smentirebbe il requisito imprescindibile e necessario della buona condotta. Di contro, se la sottoposizione a misure di sicurezza venisse invece revocata, verrebbe meno anche la preclusione alla riabilitazione.
Adempimento alle obbligazioni civili
Rientrano nelle obbligazioni civili i risarcimenti dei danni provocati, le restituzioni, riduzione a favore dello Stato delle spese processuali e la pubblicazione della sentenza. Il mancato adempimento da parte del soggetto condannato a queste obbligazioni (e in assenza di prove dell’impossibilità di poterle adempierle), costituisce un ostacolo per la riabilitazione penale.
Casellario Giudiziale
Il Casellario Giudiziale è rilasciato dalla Procura della Repubblica. È il documento che consente di risalire ai rapporti di un determinato soggetto con la giustizia (per saperne di più, il nostro articolo dedicato Certificato Casellario Giudiziale: perché richiederlo). La procedura di riabilitazione comporta l’aggiunta, nel documento del Casellario Giudiziale, di una annotazione di intervenuta riabilitazione. Per l’articolo 3 del DPR n. 313/2002, infatti, i provvedimenti che riguardano la riabilitazione compaiono nel casellario accanto alla sentenza di condanna a cui fanno riferimento.
È possibile richiedere il certificato Casellario Giudiziale aggiornato online, senza il bisogno di recarsi personalmente all’ufficio preposto presso la Procura della Repubblica. Tramite il servizio VisureSmart.it, infatti, la richiesta è semplice e veloce. Non bisognerà fare altro che compilare il form dedicato e il personale esperto e qualificato di VisureSmart.it effettuerà la procedura di richiesta.