Rottamazione saldo e stralcio
Il Decreto Sostegni, tra le diverse misure volte a far fronte all’emergenza sanitaria (tra cui l’ampliamento di platea per il REm e i contributi a fondo perduto), ha disposto anche provvedimenti in merito alle cartelle esattoriali. E cioè rottamazione saldo e stralcio dei debiti verso l’Agente della Riscossione. Si tratta di un vero e proprio condono fiscale che riguarda multe, imposte tributarie e tutte le notifiche di pagamento che le famiglie hanno accumulato nel corso del tempo. Una misura utile anche a ripulire il magazzino dei crediti dell’ex Equitalia. La pace fiscale consiste quindi nel condono delle cartelle per i redditi più bassi e nella proroga delle scadenze per la rottamazione ter.
Saldo e stralcio: soglie e debiti
La misura consente di cancellare in automatico le vecchie cartelle fiscali che risalgono al periodo 2000-2010. Il periodo non si riferisce a quando il soggetto ha ricevuto la multa o l’imposta, ma al momento in cui l’agente della riscossione ha inviato la segnalazione del debito iscritto a ruolo. Lo stralcio può avvenire però solo per i contribuenti il cui reddito non supera i 30 mila euro. Superata questa soglia, infatti, non si potrà accedere all’agevolazione fiscale. La cancellazione riguarda i vecchi ruoli fino a 5 mila euro: vengono così di fatto cestinati in automatico 16 milioni di ruoli.
Tra i debiti del condono rientrano:
- Imu
- Tari
- Bollo auto
- Multe
- Cartelle per le quali si è aderito alla rottamazione o saldo e stralcio.
Questi debiti devono includere cartelle da 0 a 5 mila euro.
Proroga termini Rottamazione ter
Chi ha aderito alla rottamazione ter del 2018 e nel 2020 non ha ancora versato le rate dovute, può beneficiare della definizione agevolata. Può cioè pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora per le cartelle emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Il Decreto Sostegni ha infatti prorogato la scadenza delle rate non pagate:
- Entro il 31 luglio 2021 dovranno essere versate le rate scadute nel 2020 (l’ultima proroga aveva spostato il termine al 1° marzo scorso).
- Entro il 30 novembre 2021 dovranno essere versate le rate in scadenza nel 2021 (1° marzo, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio).
In entrambi i casi, il pagamento di queste rate non viene considerato ritardo se effettuato entro 5 giorni dalla scadenza.