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SCADENZA IN ARRIVO PER IL MODELLO 730/2023

Scadenza in arrivo per il modello 730/2023: il termine del 30 settembre subisce un lieve rinvio, cadendo di sabato, e slitta al 2 ottobre. Sono gli ultimi giorni per inviare

Scadenza in arrivo per il modello 730/2023: il termine del 30 settembre subisce un lieve rinvio, cadendo di sabato, e slitta al 2 ottobre. Sono gli ultimi giorni per inviare la dichiarazione dei redditi. Dopo si passa al modello Redditi, con tempi più lunghi per i rimborsi IRPEF.

In tale contesto, Visuresmart.it ha sintetizzato per voi le novità e le regole operative per l’invio della dichiarazione, distinguendo tra le diverse possibilità che le norme mettono a disposizione del contribuente per adempiere a questa importante dichiarazione.

Modello 730/2023: scadenza e istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Come anticipato, per il 2023 cambia la scadenza del modello 730. Poiché il 30 settembre coincide con un sabato, si avranno altri 2 giorni di tempo per presentare il modello, nello specifico fino a lunedì 2 ottobre.

Il modello 730, si ricorda, viene utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di determinati requisiti per la propria dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online, già dal mese di maggio, il modello 730 precompilato, che il contribuente potrà scegliere se modificare, direttamente o tramite CAF ed intermediari, ovvero trasmettere senza integrazioni.

A rendere particolarmente conveniente il modello 730 sono determinate caratteristiche:

  • non devono essere effettuati calcoli, quindi la compilazione risulta semplice;
  • il rimborso IRPEF avviene direttamente in busta paga a partire da luglio o sulla rata della pensione da agosto o settembre;
  • in caso debbano essere versate delle somme, queste vengono trattenute dalla busta paga (sempre da luglio) o dalla rata della pensione (sempre a partire da agosto o settembre).

Vi ricordiamo che il termine generale previsto per l’invio della dichiarazione è in realtà fissato al 30 novembre di ciascun anno, ma dipendenti e pensionati possono giocare d’anticipo, così da beneficiare di semplificazioni sui calcoli da eseguire e i rimborsi spettanti.

Modello 730/2023: le novità

Sono tante le novità che riguardano il modello 730/2023. Innanzitutto, quest’anno vi è un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i familiari a carico: con l’introduzione dell’assegno unico, infatti, le detrazioni fiscali per i figli minorenni e quelli maggiorenni fino a 21 anni beneficiari del nuovo sostegno, spettano solo per gennaio e febbraio 2022, non per i restanti 10 mesi. Proprio per questo motivo il prospetto dei familiari a carico cambia per dare modo ai genitori di differenziare la richiesta delle eventuali detrazioni spettanti.

Le detrazioni, invece, restano invariate per i figli con età superiore ai 21 anni: per loro i genitori avranno ancora diritto alle detrazioni in busta paga se la prole è fiscalmente ancora a carico.
Inoltre, tra le novità, vi è il recepimento delle nuove aliquote Irpef e dei nuovi scaglioni, entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Le nuove aliquote che si applicano e che portano la novità nel modello dichiarativo di quest’anno sono:

  • 23% per redditi fino a 15.000 euro;
  • 25% per redditi tra 15.000 e 28.000 euro;
  • 35% per redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro;
  • 43% per redditi oltre i 50.000 euro.

Le nuove aliquote portano anche a nuove detrazioni per dipendenti, autonomi e pensionati.

Infine, un’altra novità risiede nel trattamento integrativo che per il 2022 è stato riconosciuto, oltre a chi ha avuto un reddito entro il 15.000 euro, anche a titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro, purché l’ammontare di alcune detrazioni sia superiore all’imposta lorda.

Modello 730/2023: modalità operative per la trasmissione

Con l’avvicinarsi della scadenza è bene riepilogare i metodi per la trasmissione del modello 730.

La dichiarazione precompilata può essere presentata:

  • direttamente, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate;
  • delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
  • delegando un CAF o un professionista, presentando anche la relativa documentazione. In tal caso l’attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità.

Il modello 730 precompilato potrà essere trasmesso senza modifiche, qualora non siano necessarie correzioni da parte del contribuente, oppure dopo l’integrazione dei dati inesatti o mancanti. Ed è proprio in caso di modifiche o di errori riscontrati nella dichiarazione dei redditi precompilata che molti contribuenti scelgono altri metodi per la trasmissione del modello. Si può infatti procedere o mediante il sostituto d’imposta, ovvero il proprio datore di lavoro o ente pensionistico, oppure tramite CAF o professionisti abilitati.

La dichiarazione in modalità non precompilata (modello 730 ordinario) può essere presentata:

  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell’anno;
  • a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro).

Per concludere, chi vuole autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online ha ancora tempo per attivarsi: l’abilitazione può essere richiesta facilmente dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una PEC o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.