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Smart working semplificato: la proroga fino al 30 giugno

Nonostante la fine dello stato di emergenza del 31 marzo, il lavoro agile, o smart working, senza accordo scritto e con comunicazioni semplificate continuerà a esistere. A prevederlo è la bozza del Decreto Riaperture, scopriamone i dettagli.

La proroga dello smart working

La modalità di smart working semplificato introdotto durante l’emergenza Covid, così come la tutela per i lavoratori fragili, restano in vigore al 30 giugno 2022. Nonostante lo stato d’emergenza termini il 31 marzo, lo smart working semplificato continua la sua strada.

A prevederlo è un articolo del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, noto come “Riaperture”. Questo articolo dettano le regolo di uscita dallo Stato di Emergenza.

Vediamone le caratteristiche nel dettaglio.

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Lavoro agile: continua fino al 30 giugno

Come già chiarito, restano possibili gli accordi individuali informali e senza forma scritta per l’attivazione del lavoro agile. Gli obblighi di informativa sulla sicurezza possono essere assolti con documenti presenti sul sito INAIL.

È poi possibile per i datori di lavoro utilizzare la procedura semplificata di comunicazione al Ministero del Lavoro. Questo attraverso la semplice lista dei nominativi dei lavori in smart working, senza allegare alcun accordo individuale.

Nello specifico, l’articolo 10 della bozza di decreto riaperture proroga al 30 giugno la norma del Dl 18/2020 per cui i lavoratori fragili, sia del comparto pubblico che di quello privato, possono svolgere  da remoto le proprie prestazioni lavorative, come modalità ordinaria. Di seguito quanto riportato: “ anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale”.

L’articolo del decreto fa riferimento alle categorie di fragili individuate in dettaglio dal recente decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022. Si afferma che: “i lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.”