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Sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza

In riferimento alle misure del decreto Cura Italia, l’Inps (con il messaggio n. 1608 del 2020) specifica l’applicazione della sospensione dei termini di decadenza previsti per i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza e di Reddito di Inclusione. Pertanto, questi continuano a percepire il sussidio anche senza aver inviato l’eventuale comunicazione di variazione reddituale o familiare.

VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

  • Le variazioni del nucleo intervenute dal 23 febbraio al primo giugno (che dovevano essere comunicate entro due mesi) potranno essere comunicate entro due mesi dal primo giugno.
  • Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020.
  • Sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione sugli eventuali membri del nucleo che dovessero essere detenuti o ricoverati in istituti di cura o viceversa che rientrassero in questo periodo nel nucleo.

VARIAZIONI DI LAVORO

L’obbligo di comunicazione è sospeso sia per le attività di lavoro autonomo che per le attività di lavoro subordinato. Per queste ultime, qualora la variazione riguardi i 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà dal primo giugno. “Per le sole attività di lavoro autonomo avviate nel primo trimestre 2020, la comunicazione dei redditi a consuntivo decorrerà dal termine del periodo di sospensione, fatte salve eventuali proroghe” (Fonte QuiFinanza).

VARIAZIONI IMMOBILIARI

Anche per i patrimoni (immobiliari, dei beni durevoli e mobiliari), il termine di comunicazione dei 15 giorni successivi alla variazione è sospeso dal 23 febbraio fino all’uno giugno 2020.  

REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

Per i percettori del Reddito di Inclusione (ReI), sono sospesi dal 23 febbraio al primo giugno 2020:

  • gli adempimenti relativi all’obbligo di comunicare (entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa) il reddito annuo previsto (derivante dalla stessa);
  • quello di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare (con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite).

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