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Sospensione mutuo: le novità della proroga

Sospensione mutuo: le novità

Il Decreto Ristori è stato convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020. Fra le disposizioni che la nuova legge contiene, c’è anche la misura che riguarda i mutui e la loro sospensione (per approfondire, il nostro articolo dedicato Sospensione mutuo prima casa). L’agevolazione ha come oggetto la sospensione del mutuo sulla prima casa ed è rivolta ai soggetti in difficoltà economica. Tra le novità dell’iter di conversione, bisogna segnalare due interventi. 

  • È stata approvata la proroga di un anno del blocco dei versamenti al proprio istituto bancario. Il blocco si attiva dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. La proroga va dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Avviene in automatico da parte della banca, dopo un controllo sulla completezza e regolarità della domanda. 
  • Fino al 9 aprile 2022 è possibile utilizzare il plafond gestito da Consap e applicare la sospensione mutuo anche ai finanziamenti in ammortamento da meno di un anno. 

Il Fondo Gasparrini

È uno strumento che mira a sostenere i soggetti che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà. Lo fa attraverso la sospensione delle rate di finanziamento del mutuo per la prima casa. Questo significa che, con il Fondo Gasparrini, i titolari di un mutuo per la prima casa, in presenza di condizioni di difficoltà economica e lavorativa, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate. La sospensione non può essere richiesta per più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi. 

Il Decreto liquidità ha poi introdotto una procedura che prevede la sospensione automatica della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di congelamento del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale.

Per gli autonomi nessuna proroga

Non è arrivata invece nessuna disposizione per gli autonomi e per le relative domande inoltrate dopo il 17 dicembre 2020, termine di scadenza programmata della misura. L’agevolazione permetteva l’accesso al fondo gestito da Consap ai lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli artigiani e i commercianti. La condizione prevedeva che i lavoratori fossero oggetto di una riduzione del 33% del fatturato (rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019) nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020. Le domande inoltrate dopo il 17 dicembre, dunque, non potranno essere accettate. 

Un’altra agevolazione non prorogata dopo la scadenza del 17 dicembre 2020, è la disposizione che non rendeva necessaria la presentazione dell’ISEE per l’accesso al Fondo. In assenza di questa proroga, si ritorna alle regole precedenti e quindi il reddito ISEE non deve superare i 30 mila euro