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Srl o Snc: cosa sono e come si costituiscono

Società a responsabilità limitata

Cos’è una Srl

La Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) è una società di capitali le cui partecipazioni sono rappresentate dalle quote versate dai soci. Pertanto, è dotata di personalità giuridica che risponde delle obbligazioni sociali solo relativamente al versamento delle quote. Cosa significa? Che in caso di eventuali debiti i soci non sono tenuti a coprirli con beni e capitali privati, separati rispetto al patrimonio societario. Inoltre, la S.r.l ha fine di lucro, ovvero prosegue l’obiettivo di svolgere un’attività economica per poi dividersi gli utili.

Come si costituisce una Srl

Questo tipo di società può essere costituito tramite contratto o atto unilaterale (quando vi è un unico socio). L’atto costitutivo, come disciplina l’articolo 2463 del codice civile, deve riportare:

  • generalità/cittadinanza di ogni socio;
  • denominazione sociale con indicazione di S.r.l;
  • attività che rappresenta l’oggetto sociale;
  • ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato (non inferiore a 10.000 euro);
  • conferimenti di ciascun socio e valori di questi;
  • quota di partecipazione di ogni socio;
  • norme su funzionamento e rappresentanza della società;
  • soggetti cui è affidata l’amministrazione e la rappresentanza;
  • spese per la costituzione.

Inoltre, per costituire la società si rende necessaria l’iscrizione, entro 20 giorni, al registro delle imprese.

Società in nome collettivo

Le caratteristiche della Snc

Si tratta del modello societario di base per l’esercizio di un’attività commerciale. Solitamente la società si costituisce tra membri della stessa famiglia o tra soggetti legati da vincoli di fiducia reciproca. La Snc, infatti, è una società di persone con oggetto commerciale disciplinata dagli articoli da 2291 a 2312 del codice civile. All’interno i soci rispondono in solido e senza limiti per le obbligazioni sociali. Questo vuol dire che i soci saranno chiamati a rispondere di persona dei debiti sociali qualora il patrimonio della società non risultasse sufficiente a saldarli tutti.

Nascita della Snc

La nascita della Snc è stabilita da un atto costitutivo, redatto per atto pubblico o per scrittura privata e autenticato dal notaio. L’atto deve poi essere iscritto al Registro delle Imprese, da cui consegue la possibilità per i terzi di conoscere gli elementi essenziali del contratto sociale, le modifiche successive e gli eventi più rilevanti della vita della società. Nell’atto costitutivo, ai sensi dell’articolo 2295 del codice civile, devono essere indicati:

  • cognome e il nome, domicilio e cittadinanza dei soci;
  • ragione sociale;
  • soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
  • sede della società ed eventuali sedi secondarie;
  • oggetto sociale;
  • conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
  • prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
  • norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  • durata della società.