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Superbonus 110%: cosa cambia in caso di comunione dei beni col coniuge

L’agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al Superbonus e al suo ottenimento in caso di proprietà tra coniugi in comunione dei beni.

Superbonus e comunione dei beni

In risposta all’Interpello n. 298/2022, l’Agenzia delle Entrate ha corredato nuovi e ulteriori delucidazioni in proposito al Superbonus e al proprio conseguimento in momento di proprietà in comunione di beni. L’Amministrazione finanziaria ha indicato come e quando invece è pensabile richiederlo e riceverlo due volte dettando confini e condizioni a favore dei coniugi. Ecco si cosa si tratta in particolare.

La coppia può ottenerlo due volte?

La fattispecie portata all’attenzione dell’Agenzia Centrale delle Entrate riguardava un’abitazione di proprietà congiunta di due coniugi in comunione di beni. Due corpi di fabbrica residenziali principali, entrambi su due piani, funzionalmente indipendenti ed accessibili indipendentemente dall’esterno. specialmente:

  • Fabbricato “A” composto da n. 2 unità immobiliari residenziali (A/3) e 1 correlazione (C/6) in una delle due unità abitative;
  • Fabbricato “B” composto da n. 1 Unità Immobiliare Residenziale (A/2) e n. 1 negozio (C/1); la superficie dell’unità abitativa è superiore al 50% della superficie totale;
  • Su A e B saranno effettuati interventi di efficientamento energetico e sismico “trainanti”, come specificato dal richiedente. Inoltre, ci sarà un intervento di risparmio energetico “trainati” per le singole unità immobiliari residenziali e sarà installato un ascensore nell’edificio B.

L’Istante ritiene che, ai fini della determinazione del limite di due immobili su cui effettuare gli interventi, si consideri il numero di unità immobiliari per cui il singolo contribuente sosterrà le spese.

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Come funziona in caso di proprietà in comunione dei beni

In merito, la legge di bilancio 2021 ha modificato quanto stabilito dal decreto Rilancio, prevedendo in particolare che il Superbonus venisse applicato anche agli interventi effettuati: dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.

Pertanto, per effetto della modifica, gli interventi, anche se realizzati su immobili non condominiali, dovrebbero essere oggi agevolati. n quanto costituiti da 2 a 4 unità immobiliari in comproprietà di un unico proprietario o di singoli e riferiti al sono i costi maturati dal 1 gennaio 2021.