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Superbonus 110% documenti da presentare e le semplificazioni previste

Superbonus 110%, documenti da presentare

Il superbonus al 110% resterà valido fino a fine 2022 e sarà estero a giugno 2023 soltanto per le case popolari. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nella Legge di bilancio 2022 una proroga anche il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021. Non sono pochi i documenti che il privato cittadino deve presentare all’istituto di credito per ottenere la cessione e usufruire dell’agevolazione. Superbonus 110% documenti da presentare: quali sono? 

Prima di elencarli tutti, bisogna dire che il Governo, con un decreto legge previsto per maggio, interverrà con delle importanti semplificazioni nella procedura, agevolandone la sua effettiva fruizione. Un alleggerimento richiesto da tutti gli operatori e reso necessario anche dagli uffici comunali, in affanno rispetto alle richieste.

Superbonus 110%, documenti relativi alla proprietà

  • Il proprietario dell’immobile dovrà fornire alla banca la documentazione attestante la proprietà dell’immobile. Cioè il titolo di detenzione o possesso dell’immobile. Se il richiedente è un familiare convivente o un convivente di fatto del proprietario dell’immobile, dovrà allora presentare il documento anagrafico che attesta la convivenza.
  • Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio. Con la quale si dichiara che le spese sostenute (o da sostenere) per i lavori sono a proprio carico, con assenza di eventuali contributi.
  • Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a sisma ed ecobonus).
  • Per soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento, documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabil. Cioè contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria (interessi attivi, conto titoli, conto deposito).
  • Un’altra dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si impegna a ottenere e produrre a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio.
  • Il titolo abilitativo edilizio (se previsto) o l’autocertificazione inizio/fine lavori. Per esempio, abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori se previste dalla tipologia di intervento o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e fine lavori.

I documenti iniziali

  • Visura catastale.
  • Ape stato iniziale.
  • Analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi).
  • Relazione tecnica ai sensi della legge 10/91.
  • Dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica. Per verificare la conformità urbanistica e catastale, scarica i certificati con le informazioni catastali del tuo immobile (planimetria, estratto di mappa, elaborato planimetrico) e accertati che non siano presenti difformità rispetto alla situazione reale.
  • Pratica edilizia.
  • Prospetti in dwg.
  • Preventivi e/o computi metrici.
  • Dati e trasmittanza serramenti sostituiti.
  • Documentazione fotografica intervento.
  • Certificazioni serramenti nuovi.
  • Dati e certificati nuovi oscuranti.
  • Schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa.

L’avanzamento lavori (dopo almeno il 30% degli stessi)

  • Comunicazione inizio lavori.
  • Preventivi e/o computi metrici.
  • Fatture Sal e computi metrici quantità realizzate.
  • Documentazione fotografica e Sal.
  • Asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo.
  • Scheda descrittiva dell’intervento.
  • Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

A fine lavori 

  • Preventivi e/o computi metrici.
  • Dichiarazione di fine lavori.
  • Ape stato finale.
  • Fatture e computi metrici quantità realizzate.
  • Documentazione fotografica a fine lavori. 
  • Asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20.
  • Segnalazione Certificata di agibilità.
  • Scheda descrittiva dell’intervento.
  • Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

Semplificazioni in arrivo

Diverse le strade che il Governo ha davanti a sé per alleggerire il carico della procedura. Obiettivo delle misure è accelerare l’efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus. Le semplificazioni per ora previste:

  • Considerano ammissibili al superbonus anche chi nei condomini ha in corso domande di condono edilizio.
  • Estendono l’ambito di applicazione del superbonus anche agli interventi effettuati su immobili di classe catastale D/2, quindi alberghi e pensioni.
  • Prevedono di intervenire sulla doppia conformità: si tratta di una facilitazione burocratica rispetto alla norma attuale che richiede, appunto, un doppio visto di conformità (urbanistica e paesaggistica).