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Superbonus e condomini minimi: le agevolazioni

Condomini minimi e Superbonus: l’Agenzia delle Entrare chiarisce le condizioni per accedere alle detrazioni fiscali previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio. Ecco la risposta n. 809/2021.

Condomini minimi e Superbonus

Nell’eventualità in cui un condominio composto da meno di otto condòmini volesse usufruire del Superbonus previsto dal Decreto Rilancio, vi sono delle condizioni che questo deve soddisfare.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito è giunto in seguito a una richiesta di una contribuente, proprietaria di due immobili, siti in un condominio del quale fanno parte solo altri tre immobili, il cui proprietario è il marito.

L’obiettivo della richiedente è, nello specifico, la demolizione e conseguente ricostruzione dell’intero edificio. L’intervento rientrerebbe nella categoria di “Ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001.

Il Superbonus verrebbe inoltre utilizzato per interventi definiti trainanti, come l’isolamento termico dell’edificio e interventi antisismici e interventi trainati, quali la sostituzione dell’impianto termico del condominio.

Ciascuno dei contribuenti sosterrebbe le spese nella misura del 50% del totale e la parte istante provvederà a effettuare gli adempimenti necessari.

La domanda della parte istante risulta dunque essere la seguente: considerando che per i condomini minimi non è necessario il possesso del codice fiscale, i pagamenti possono essere effettuati da ciascun condòmino direttamente al fornitore per la propria quota oppure devono essere obbligatoriamente effettuati da un condòmino incaricato a cui saranno intestate le fatture dei fornitori, anche nel caso di cessione del credito o sconto in fattura?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

In merito il Fisco ha fatto riferimento alla circolare n. 24/E del 2020 che recita come segue: al condominio minimo sono applicabili le norme civilistiche previste per il condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano la nomina dell’amministratore, nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio e il regolamento di condominio, necessario in caso di più di dieci condomini.

Pertanto, per beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomini:

  • non sono tenuti a richiedere il codice fiscale;
  • possono utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti.

Dunque le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o dei condòmini, che effettua o che effettueranno  i correlati adempimenti.