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Bonus facciate 2021, la proroga: lavori ammessi, documenti e cessione del credito

Bonus facciate 2021

Bonus facciate 2021: c’è la proroga. La Legge di Bilancio ha confermato anche per il 2021 la detrazione pari al 90% della spesa sostenuta per i lavori. Lo scopo è quello di riqualificare le città partendo dal patrimonio edilizio e immobiliare esistente. L’agevolazione che riguarda le facciate degli edifici, si affianca infatti a quella per le ristrutturazioni e all’ecobonus. Gli interventi che rientrano nella misura, sono quelli di recupero o restauro della facciata esterna di edifici già esistenti, appunto. Nella proroga del bonus anche per il 2021 sono state introdotte alcune novità, che riguardano soprattutto la documentazione da presentare per avere accesso all’agevolazione. 

Bonus facciate 2021: lavori ammessi

Tra i lavori ammessi nel Bonus facciate 2021, rientrano quelli realizzati per il rinnovamento e il consolidamento delle facciate esterne degli edifici, gli interventi su balconi e ornamenti. Può trattarsi anche solo di lavori di pulitura e tinteggiatura. Hanno poi accesso alla detrazione del 90% anche lavori su grondaie, parapetti e cornici. Il requisito fondamentale e che accomuna questi interventi è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno dell’immobile. L’involucro, cioè, visibile. Via libera, poi, allo sconto fiscale anche per i costi direttamente collegati alla realizzazione delle opere.

Si ricorda, inoltre, che è possibile accedere al bonus solo nel caso in cui l’edificio si trovi nelle zone A o B. Restano esclusi dall’agevolazione i lavori che riguardano edifici che si trovano nelle zone C, D e F. Le zone ammesse sono indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968.

I requisiti da rispettare riguardano, dunque, in sintesi:

  • L’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata. 
  • La visibilità delle facciate.
  • La percentuale di intonaco su cui intervenire.

Gli edifici possono essere di qualsiasi categoria catastale: per approfondire, il nostro articolo dedicato Destinazione d’uso di un immobile: le categorie.

Quali documenti servono?

Nella proroga al 2021 del Bonus facciate, l’Enea ha introdotto alcune novità in merito alla documentazione da presentare per avere accesso alla detrazione. 

Secondo gli ultimi recenti aggiornamenti, un soggetto che prevede interventi su più del 10% dell’intonaco è tenuto a rispettare gli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus. Questo vuol dire che per ottenere il bonus facciate del 90% serve ottenere e conservare:

  • L’asseverazione con cui un tecnico abilitato certifica che i requisiti richiesti e i lavori effettuati corrispondono. In alternativa, è valida anche la certificazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto.
  • l’Ape, cioè l’attestato di prestazione energetica (per saperne di più, il nostro articolo Certificazione energetica: quando è obbligatorio l’Ape e quali documenti servono), di ogni unità immobiliare per cui viene richiesta la detrazione.
  • la copia della relazione tecnica.
  • le schede tecniche dei materiali utilizzati.
  • l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in caso di lavori che interessino almeno il 10% dell’intonaco o che siano influenti dal punto di vista tecnico.

All’Enea, invece, deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere la scheda degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale.

Cessione del credito 

Il decreto Rilancio ha introdotto anche la possibilità di usufruire, al posto delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi, anche della cessione del credito o dello sconto in fattura. La cessione può essere fatta agli istituti di credito e altri intermediari finanziari o, in alternativa, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sotto forma di sconto in fattura. Sconto in fattura e cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.