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Cassa integrazione Covid 2021 fino al 31 marzo: come funziona

Cassa integrazione Covid 2021

Il decreto Milleproroghe (per approfondimenti, l’articolo dedicato Decreto Milleproroghe 2021 approvato: tutte le misure) è stato approvato in via definitiva al Senato lo scorso 25 febbraio. Ha stabilito disposizioni in materia di proroga di alcune scadenze legislative. Fra queste, c’è la proroga dei termini scaduti nel 2020 per l’invio delle domande di Cassa integrazione Covid 2021. Si estende infatti fino al 31 marzo prossimo la possibilità di inviare all’Inps le istanze che consentono l’accesso agli ammortizzatori sociali. Si tratta, cioè, dei modelli per il pagamento diretto della Cassa. Le procedure di sostegno al reddito sono rivolte, si ricorda, a quei lavoratori che si sono visti sospendere o ridurre l’attività a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Cassa integrazione Covid 2021: la proroga

Più precisamente, l’articolo 10-bis del Milleproroghe, prevede uno slittamento al 31 marzo 2021 dei termini entro cui sono previsti l’invio di:

  • Domande di integrazione salariale con causale scadute il 31 dicembre 2020.
  • Dati necessari per il pagamento della Cassa integrazione Covid 2021 (scaduti il 31 dicembre 2020).

La proroga riguarda dunque i periodi di Cassa che sono stati introdotti nel 2020. Coinvolte le aziende costrette a sospendere o a ridurre la propria attività a causa dell’emergenza economica e sanitaria COVID-19. 

La moratoria del Milleproroghe non interessa le 12 settimane di Cassa integrazione stabilite dalla legge di bilancio 2021. Il testo ha infatti previsto, a beneficio delle imprese in difficoltà, ulteriori periodi di ammortizzatori sociali con decorrenza 1° gennaio 2021 e fino al 

  • 31 marzo 2021 per le domande di Cassa integrazione Covid ordinaria (CIGO).
  • 30 giugno 2021 per le richieste di assegno ordinario erogato dal FIS e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Come funziona

L’accesso alla Cassa funziona tramite inoltro dell’apposita istanza, in via telematica, all’Inps. Due le operazioni richieste:

  • Invio delle domande di Cassa sul portale Inps.
  • Invio dei dati per il pagamento diretto dell’ammortizzatore sociale ai dipendenti attraverso i modelli SR41 (nel caso in cui l’azienda scegliesse questa opzione).

Il ritardo nell’adempimento delle due operazioni, obbliga l’azienda a farsi carico della retribuzione per le ore non lavorate dai propri dipendenti. 

Come precisato anche dall’Inps attraverso la circolare numero 28/2021, il regime decadenziale si intende solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale sono scaduti i termini. Nel caso di una richiesta di Cassa plurimensile, la decadenza riguarderà solo le settimane in relazione alle quali il termine è scaduto. L’Inps procederà dunque a un accoglimento parziale per il periodo residuo.