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Visura Casellario Giudiziale

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In base al Art 22, N° 6 ter del DPR 633/72 non vi è obbligo di emettere fattura al cliente privato consumatore finale se da questi non espressamente richiesta.

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In base all’Articolo 33 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario - presso la Procura della Repubblica del Tribunale si può richiedere la documentazione che attesta la presenza di eventuali iscrizioni relative a condanne penali e civili di una persona.

La Visura del Casellario Giudiziale è senza efficacia certificativa e viene rilasciata in carta libera.

Le differenze tra VISURA DEL CASELLARIO e CASELLARIO GIUDIZIALE:
La visura non ha valore di certificazione mentre il certificato si e consente di verificare una situazione storica più estesa rispetto a quella del certificato che è limitata agli ultimi 5 anni.

Nella Visura del Casellario Giudiziale, in base al decreto dirigenziale del 1° Agosto 2005 emanato dal Ministero della Giustizia, non vengono riportati i dati anagrafici del soggetto ispezionato. Tali dati sono invece presenti nel certificato.

Nella visura vengono riportate condanne che non sono invece presenti nel certificato: condanne per le quali è stato riconosciuto il beneficio della “non menzione”, purché questo beneficio non sia stato revocato, condanne pronunciate dal giudice di pace, condanne pronunciate da altro giudice per i reati di competenza del giudice di pace, condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda.